

149. Lo statuto dei diritti dei lavoratori.

Da: Statuto dei diritti dei lavoratori, Editrice sindacale
italiana, Roma, 1970.


Dopo lunghe ed aspre lotte sindacali, nel maggio del 1970 venne
approvata la legge contenente norme sulla tutela della libert e
della dignit dei lavoratori, della libert sindacale e
dell'attivit sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, nota come statuto dei lavoratori. Coerentemente
con i principi costituzionali, essa impose il rispetto della
dignit personale e il divieto di qualsiasi forma di
discriminazione; di notevole rilievo fu inoltre il riconoscimento
di alcuni diritti fondamentali, come quello all'esercizio
dell'attivit sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, quello
alla tutela della salute e dell'integrit fisica e quello di
appellarsi alla magistratura in caso di licenziamento. Riportiamo
qui alcuni passi tratti dagli articoli pi significativi.


Art. 1. Libert di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e
di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della
presente legge.
[...].
Art. 4. Impianti audiovisivi.
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalit di controllo a distanza dell'attivit
dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilit di controllo a
distanza dell'attivit dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalit per
l'uso di tali impianti.
[...].
Art. 7. Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse pu essere applicata e alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile
a tutti. Esse devono applicare quanto in materia  stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non pu adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Il lavoratore potr farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
[...].
Art. 8. Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonch su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.
Art. 9. Tutela della salute e dell'integrit fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrit fisica.
[...].
Art. 14. Diritto di associazione e di attivit sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attivit sindacali,  garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
[...].
Art. 17. Sindacati di comodo.
E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori
di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
[...].
Art. 19. Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite a
iniziativa dei lavoratori in ogni unit produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette
Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali e provinciali di lavoro applicati nell'unit produttiva.
Nell'ambito di aziende con pi unit produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 20. Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unit produttiva in
cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonch
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verr corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
[...].
Art. 28. Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
a impedire o limitare l'esercizio della libert e dell'attivit
sindacale nonch il diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi
abbiano interesse il pretore del luogo ove  posto in essere il
comportamento denunziato nei due giorni successivi convocate le
parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
[...].
Art. 30. Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
